Informazioni e Tariffe

TARIFFARIO PER L’ATTIVITÀ DI REVISIONE

Tariffario prescritto con Decreto Ministeriale del 03.08.2021 n.129   (Gazzetta Ufficiale n.229 del 24.09.2021)

Tariffa obbligatoria per la revisione:                                                                                                          € 54,95

IVA 22% sulla tariffa:                                                                                                                                          € 12,09

Totale tariffa:                                                                                                                                                           € 67,04

Diritti pratiche automobilistiche c.c. 9001 (esente IVA ex art. 15):                                         € 10,20

Corrispettivo del servizio di versamento:                                                                                               € 1,06

TOTALE TARIFFA REVISIONE                                         € 78,30

L’art. 80 D.L. 30.04.1992 n° 285 comma 10, prevede che i veicoli a

motore già sottoposti a revisione, potranno essere sottoposti a

revisione straordinaria su richiesta della Motorizzazione Civile

di competenza.

Sanzioni Revisione

REVISIONE OMESSA – REVISIONE OMESSA RIPETUTA – CIRCOLAZIONE CON VEICOLO SOSPESO
Art. 80 CdS comma 14
Ad esclusione dei casi previsti dall’articolo 176, comma 18, chiunque circola con un veicolo che non sia stato presentato alla prescritta revisione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 155,00 a euro 624,00. Tale sanzione è raddoppiabile in caso di revisione omessa per più di una volta in relazione alle cadenze previste dalle disposizioni vigenti. L’organo accertatore annota sul documento di circolazione che il veicolo è sospeso dalla circolazione fino all’effettuazione della revisione. È consentita la circolazione del veicolo al solo fine di recarsi presso uno dei soggetti di cui al comma 8 ovvero presso il competente ufficio del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici per la prescritta revisione. Al di fuori di tali ipotesi, nel caso in cui si circoli con un veicolo sospeso dalla circolazione in attesa dell’esito della revisione, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.842,00 a euro 7.369,00. All’accertamento della violazione di cui al periodo precedente consegue la sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo del veicolo per novanta giorni, secondo le disposizioni del capo I, sezione II, del titolo VI. In caso di reiterazione delle violazioni, si applica la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo
Comma modificato dalla legge 29 luglio 2010 n.120

REVISIONE OMESSA & CIRCOLAZIONE IN AUTOSTRADA O SU STRADE EXTRA URBANE
Art. 176 CdS comma 18
Parimenti il conducente che circola sulle autostrade con veicolo non in regola con la revisione prevista dall’art. 80, ovvero che non l’abbia superata con esito favorevole, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 155 a euro 624. E’ sempre disposto il fermo amministrativo del veicolo che verrà restituito al conducente, proprietario o legittimo detentore, ovvero a persona delegata dal proprietario, solo dopo la prenotazione per la visita di revisione. Si applicano le norme dell’art. 214.

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MODIFICHE ALLE CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE DEI VEICOLI
Art. 78 CdS comma 1, 2, 3 e 4 – Modifiche delle caratteristiche costruttive dei veicoli in circolazione e aggiornamento della carta di circolazione
1. I veicoli a motore ed i loro rimorchi devono essere sottoposti a visita e prova presso i competenti uffici della Direzione generale della M.C.T.C. quando siano apportate una o più modifiche alle caratteristiche costruttive o funzionali, ovvero ai dispositivi d’equipaggiamento indicati negli articoli 71 e 72, oppure sia stato sostituito o modificato il telaio. Entro sessanta giorni dall’approvazione delle modifiche, gli uffici della Direzione generale della M.C.T.C. ne danno comunicazione ai competenti uffici del P.R.A. solo ai fini dei conseguenti adeguamenti fiscali.
2. Nel regolamento sono stabiliti le caratteristiche costruttive e funzionali, nonché i dispositivi di equipaggiamento che possono essere modificati solo previa presentazione della documentazione prescritta dal regolamento medesimo. Sono stabilite, altresì, le modalità per gli accertamenti e l’aggiornamento della carta di circolazione.
3. Chiunque circola con un veicolo al quale siano state apportate modifiche alle caratteristiche indicate nel certificato di omologazione o di approvazione e nella carta di circolazione, oppure con il telaio modificato e che non risulti abbia sostenuto, con esito favorevole, le prescritte visita e prova, ovvero circola con un veicolo al quale sia stato sostituito il telaio in tutto o in parte e che non risulti abbia sostenuto con esito favorevole le prescritte visita e prova, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 389 a euro 1.559.
4. Le violazioni suddette importano la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

Art. 79 CdS comma 1 e 4 – Efficienza dei veicoli a motore e loro rimorchi in circolazione
1. I veicoli a motore ed i loro rimorchi durante la circolazione devono essere tenuti in condizioni di massima efficienza, comunque tale da garantire la sicurezza e da contenere il rumore e l’inquinamento entro i limiti di cui al comma 2.
4. Chiunque circola con un veicolo che presenti alterazioni nelle caratteristiche costruttive e funzionali prescritte, ovvero circola con i dispositivi di cui all’art. 72 non funzionanti o non regolarmente installati, ovvero circola con i dispositivi di cui all’articolo 80, comma 1, del presente codice e all’articolo 238 del regolamento non funzionanti, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 80 a euro 318. La misura della sanzione è da euro 1.114 a euro 11.139 se il veicolo è utilizzato nelle competizioni previste dagli articoli 9-bis e 9-ter.(1)(2)
(1) Comma modificato dalla legge n. 214 del 1° agosto 2003, di conv. del decreto-legge n. 151/2003
(2) Comma modificato dalla legge 29 luglio 2010 n. 120